Legge sulla denominazione della ditta
I. Regole base
Dopo l'entrata in vigore della riforma sul diritto commerciale (1 luglio 1998) ogni impresa commerciale, indipendentemente dalle sue dimensioni, può far iscrivere una ditta nel Registro delle Imprese. Le società possono basare la denominazione della loro ditta sull'oggetto trattato dalla società, su un nome di fantasia o su un nome di famiglia. Questo vale per tutte le forme giuridiche. Sia ai sensi del Diritto della ditta in vigore precedentemente, che ai sensi del Diritto attuale la denominazione sociale deve denotare un carattere distintivo e non essere palesemente fuorviante. In futuro, poi, alla denominazione sociale dovrà essere sempre allegata l'aggiunta relativa alla forma giuridica.
II. Carattere distintivo
Di norma la denominazione di una ditta che consiste solamente in nomi oggettivi e regionali generali non possiede sufficiente capacità distintiva (come, ad esempio, nel caso della ditta "Italian Shoes KG"). Quindi è sempre necessario aggiungere un attributo individualizzante, ovvero una dicitura che caratterizzi l'azienda specifica e, in termini di denominazione, sia diversa da tutte le altre. Una combinazione di almeno tre lettere, il nome di uno dei soci o azionisti o una dicitura inventata (ad es. "TVW Italian Shoes KG“, "Boutique Toni e.K.“ o "Hotline EDV GmbH“) possono adempiere a questo scopo.
III. Denominazione oggettiva, denominazione soggettiva, denominazione di fantasia
La denominazione oggettiva contiene informazioni sull'attività commerciale o il settore dell'impresa (ad es. "ABC Software-Service KG“ o "TOPTEC Computertrade AG“).
La denominazione soggettiva fornisce informazioni sul nome del proprietario, di un socio o un azionista (o più soci o azionisti), ad esempio "Müller AG“ o "Schmidt & Meier GmbH“.
La denominazione di fantasia consiste semplicemente in una designazione inventata (ad es. "TOPEC AG“; "Cyber.net KG“). Le ditte inventate possono essere anche marchi registrati.
Sono ammesse anche forme miste (basate su nomi di famiglia, nomi oggettivi e/o nomi inventati).
IV. Aggiunta sulla forma giuridica
La ragione sociale deve accludere anche un'aggiunta che si riferisce alla forma giuridica e che fornisce informazioni sulle rispettive condizioni di responsabilità. È possibile usare abbreviazioni comunemente comprensibili. Gli imprenditori individuali aggiungono la dicitura "eingetragener Kaufmann“ o „eingetragene Kauffrau“ (imprenditore/imprenditrice individuale) o un'abbreviazione, come "e. K.“, “eK“, "e. Kfm.“ o „e. Kfr.“. Una società in nome collettivo ("offene Handelsgesellschaft") può utilizzare la sigla "oHG“, una società in accomandita ("Kommanditgesellschaft") la sigla "KG“, una società a responsabilità limitata ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung") la designazione "GmbH“, una società per azioni ("Aktiengesellschaft") l'abbreviazione "AG“. Se in una società a responsabilità limitata non esistono persone fisiche personalmente responsabili, la limitazione di responsabilità si deve poter evincere dalla denominazione, ovvero dall'aggiunta "GmbH & Co. KG“ o "GmbH & Co. oHG“.
Le denominazioni iscritte prima dell'entrata in vigore della riforma sul diritto commerciale e conformi alle disposizioni allora applicabili hanno potuto mantenere il loro nome fino al 31 marzo 2003. Dato che da allora è prescritto addurre la forma giuridica, se si aggiunge solamente la rispettiva dicitura (ad es. "e.Kfm.", "eingetragene Kauffrau", "oHG") il cambiamento non deve essere annotato nel Registro delle Imprese.
V. Inganno
La denominazione della ditta non può contenere supplementi palesemente in grado di trarre in inganno. Ad esempio la denominazione "ABC Handels GmbH" non è ammissibile se la ditta offre semplicemente servizi di consulenza. Anche una denominazione come "XYZ Beratung München KG“ è fuorviante se la ditta risiede a Francoforte e dovrà essere iscritta nel Registro delle Imprese di Francoforte.
Per evitare contestazioni successive e dispendiose modifiche e per accelerare la procedura di iscrizione è consigliabile discutere in anticipo e per iscritto la denominazione pianificata con il Dipartimento giuridico della Camera di Commercio e dell'Industria.
VI. Pericolo di confusione
Anche se la denominazione scelta è conforme ai principi del Diritto della ditta, il Registro delle Imprese può rifiutarne l'iscrizione. Questo avviene, ad esempio, se nella stessa città o nello stesso comune una ditta dalla denominazione identica o confondibile è già stata iscritta nel Registro delle Imprese.
L'esistenza di un nome identico o simile in un'altra località è irrilevante ai fini dell'iscrizione. La ditta situata in un luogo diverso, tuttavia, potrebbe far valere rivendicazioni derivanti dal Diritto sulla concorrenza o sui marchi registrati. Una querela, volta a imporre l'omissione della denominazione, avrà successo se l'altra ditta ha utilizzato la denominazione o il marchio prima di noi ed è attiva nello stesso settore o in un settore analogo.
Per limitare al massimo il pericolo di controversia si raccomanda di verificare prima di presentare domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese se il nome desiderato viene già utilizzato da altre ditte. Ai fini della ricerca può essere utile rivolgersi al Dipartimento giuridico della Camera di Commercio e dell'Industria.
VII. Disposizioni valide per i non commercianti
Le disposizioni di Diritto della ditta sopra riportate valgono per le imprese iscritte nel Registro delle Imprese. Le persone che gestiscono un'attività commerciale che non è iscritta nel Registro delle Imprese non hanno una denominazione sociale. Nelle transazioni commerciali devono sempre comparire con il loro nome e cognome. Una società semplice (BGB) è tenuta a indicare il nome e il cognome di tutti i soci. Oltre al nome è possibile utilizzare designazioni di settore come ad esempio "Josef Meyer, EDV-Service“. Analogamente è possibile impiegare denominazioni commerciali e di establishment come "Goldene Gans“, "Löwenapotheke“ o "Boutique 2000“. Il riferimento all'azienda o al settore non è elemento integrante della denominazione ufficiale. Simili riferimenti sono ammessi solo se non evocano la denominazione di una ditta già iscritta nel Registro delle Imprese o se non sono già impiegati da una ditta che opera nello stesso settore.
Ansprechpartner
Christine Seitz
Recht und Steuern